Organi Collegiali - I.C. G.TOMASI DI LAMPEDUSA

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Organi Collegiali

L'ISTITUTO
ORGANI COLLEGIALI
GIUNTA ESECUTIVA
Composizione
La Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto è composta da un numero ristretto di componenti del Consiglio di istituto: un rappresentante del personale docente, un rappresentante del personale ATA e due genitori; inoltre di diritto ne fanno parte il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della Giunta stessa.

Principali compiti e funzioni
La Giunta Esecutiva svolge di norma compiti preparatori (formazione dell’Ordine del Giorno, ecc.) per i lavori e le deliberazioni del Consiglio di Istituto; in particolare predispone il programma annuale, esprime parere non vincolante al proprio presidente ogni qualvolta egli ne faccia richiesta; cura la preparazione degli atti di competenza da proporre all'approvazione del Consiglio di Istituto e l’esecuzione delle delibere del Consiglio stesso.


COLLEGIO DOCENTI

Compiti e funzioni
Il collegio docenti è formato dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio presso l’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;
g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;
h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all'articolo 6 , le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside;
i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;
o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;
q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
CONSIGLI DI INTERSEZIONE - INTERCLASSE- CLASSE

Composizione
Scuola dell'Infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato
Scuola Primaria: Il consiglio di interclasse è composto da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato
Scuola secondaria di pimo grado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato.
Compiti
I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal Dirigente scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, ldelegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico 8 D. lgs. 297/94), dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
Fra le mansioni del consiglio di classe rientrano anche i provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI

Ruolo dei rappresentanti dei genitori
I Rappresentanti dei genitori al Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe vengono eletti una volta l’anno. Le elezioni sono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre. Sono previsti:
1 rappresentante (membro del Consiglio di Interserzione) per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia;
1 rappresentante (membro del Consiglio di Interclasse) per ogni classe della Scuola primaria;
4 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della Scuola secondaria di I grado.
Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all’inizio dell’anno scolastico seguente), a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità (nel qual caso restano in carica solo fino al 31 agosto). In caso di decadenza di un rappresentante di classe (per perdita dei requisiti o dimissioni) non è prevista per legge la surroga, ma è prassi che, essendo tale funzione determinante e indispensabile per il buon funzionamento della scuola, il Dirigente nomini per sostituirlo il primo dei non eletti.
I diritti dei rappresentanti
Il rappresentante di classe ha il diritto di: a) farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della classe presso il Consiglio di cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto; b) informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte dalla Presidenza, dal corpo docente, dal Consiglio di Istituto; c) ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo; d) convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l’ordine del giorno; g) essere convocato alle riunioni del Consiglio di Intersezione o di Interclasse o di Classe possibilmente in orario compatibile con gli impegni di lavoro (art. 39 d.l. 297/94).
Il rappresentante di classe NON ha il diritto di:
a. occuparsi di casi singoli;
b. trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della Scuola (per esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento).
I doveri dei rappresentanti
Il rappresentante di classe ha il dovere di:
a. fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’Istituzione scolastica;
b. tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola;
c. presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto ;
d. informare i genitori sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola;
e. farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori
f. promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta
g. conoscere il Regolamento di Istituto
h. conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola.


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